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Azione di Rivalsa Assicurazione: i Presupposti Essenziali

Non importa quale sia il verdetto della parte lesa, la compagnia di assicurazione può comunque agire.

Un incidente avvenuto sulla strada ha provocato la morte di un giovane, che ha subito gravi ferite a causa del motorino su cui viaggiava, colpendo violentemente il guardrail, che ha causato la caduta del giovane fino alla morte.

Pertanto, la famiglia della vittima chiese un risarcimento alla compagnia di assicurazione e al proprietario del ciclomotore.

In seguito, la compagnia assicurativa citò in giudizio sia il proprietario del motorino che i suoi genitori perché il ragazzo aveva 17 anni, chiedendo di chiarire chi fosse responsabile e chiedendo il risarcimento sia al minore che ai genitori del conducente, che erano responsabili ai sensi dell’articolo 2048, comma 1 del Codice Civile.

È vero che l’evento ha visto una procedura giudiziaria coinvolta? Premetto che il Comune è stato convocato in tribunale perché non ha reso sicure le strade, cosa che è stata a sua volta attribuita all’incidente dai genitori del minore.

Tuttavia, bisogna notare che la Corte d’Appello aveva già stabilito che la compagnia di assicurazione non doveva aspettare la sentenza prima di fare la sua richiesta di risarcimento. Piuttosto che non eseguire il suo servizio, doveva essere in grado di farlo, nonostante le eccezioni derivanti dal contratto o dalle clausole riguardanti il possibile contributo di un assicurato.

La Corte di Cassazione ha raggiunto una conclusione simile.

Nella sua decisione, la Corte di Cassazione ha osservato che il regresso implica la possibilità di trasferire l’onere gravante su un soggetto a un terzo obbligato a compensare la parte perdente per quello che ha bisogno di pagare il creditore.

Allo stesso modo, lo stesso non può essere assunto quando più debitori sono congiuntamente responsabili del risarcimento del danno derivante da un atto a loro imputabile, poiché ognuno è responsabile del pagamento dell’intero credito, salvo il regresso da parte dell’inadempiente che ha pagato l’intero credito.

Quindi, il regresso è stato escluso in presenza di un’obbligazione risarcitoria congiunta, poiché qualsiasi azione di regresso comporterebbe il pagamento dell’intera somma pagata da un unico soggetto corresponsabile, dopo aver determinato la natura e la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne derivano.

Infine, la Corte sottolinea che l’assicuratore ha diritto a ricevere il pagamento, così come ogni debitore ha diritto ad essere liberato dall’obbligo. Questo ricorso non può essere pregiudicato dalla presunta contraddizione dell’importo offerto. È anche possibile far valere tutte le possibili eccezioni della sua responsabilità e l’entità del risarcimento in via extragiudiziale.

autore del sito Assicurazionialtelefono.it

L’Autore

Marco P.

Da anni sono appassionato di economia e finanza, e il mio obbiettivo con questo sito è quello di chiarire alcuni dubbi e quesiti riguardanti il settore delle assicurazioni.

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